1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO. Ai sensi dell ' Art.2 c.1 del 17.3.1995 di attuazione della direttiva 90/314/CEE i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi , le vacanze ed i circuiti "Tutto compreso " risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito elencati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore: ovvero estesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis), che costituiscono parte significativa del " pacchetto turistico " .
2) CAMPO DI APPLICAZIONE. Il contratto di cui ai programmi, qui allegati aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale cbe estero, sarà altresì disciplinato dalla L.27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto CCV firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché al sopraccitato Decreto Legislativo 111/95. Le presenti condizioni, invece, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto uno solo degli elementi richiamati nella premessa che rientrano nelle previsioni di cui all' Art.1, n°3 e 6 CCV e saranno disciplinati da quanto previsto dagli Art.17, 23 e dalle altre disposizioni della CCV connesse.
3) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da cliente. L' accettazione delle prenotazioni è subordinata dalle disponibilità dei posti e s'intende perfezionata, conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzazione. L'Agenzia di Viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Consumatore , ai sensi dell'art. 6 del D.L. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall'Organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico da D.L. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI. 1° acconto 30% alla prenotazione, il saldo 20 giorni prima della partenza. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO. I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 gg. precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di costi o dei trasporti, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici (quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco en imbarco nei porti e negli aeroporti) e tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportato. Se prima della partenza l' Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore del 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza rispondere, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con l' esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle spese sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o allo intermediario entro 2 gg lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti s'intende accettata. L'Organizzatore qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per giustificate e comprovanti ragioni, L'Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originale previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazione già accettate obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei termini in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL VIAGGIATORE. Il consumatore può rescindere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto quando gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente Art. 5, comma 3°, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero di essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. il pacchetto turistico, di cui il Consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il Consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dal presente articolo, saranno addebitate la Quota di Iscrizione al corso, nonché a titolo di penale le percentuali di seguito indicate:
10% da 59 giorni a 20 giorni prima della partenza
20% da 20 giorni a 05 giorni prima della partenza
30% da 05 giorni al giorno della partenza
50% in caso di mancata partenza
Nel caso di gruppi precostituiti o pacchetti turistici su misura, conformemente alle specifiche personali indicazioni del Cliente, le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) SOSTITUZIONI. Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 gg. lavorativi prima della data fissata per la partenza del viaggio, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non esistano ragioni attinenti al passaporto, visti, certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte della persona diversa dal Cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola Quota di Iscrizione se prevista. Sarà inoltre responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
8) MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO. Il Consumatore può esercitare i diritti previsti dal presente art. 6 comma 1 e 2, anche nel caso in cui prima della partenza l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Consumatore, comunichi l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a conoscenza 20gg prima della data in cui i servizi turistici dovevano aver inizio, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. In tal caso, così come l'ipotesi del recesso di cui al presente Art. 6 commi 1 e 2, l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 gg. lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere in possesso di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall' Organizzatore, nonché ai regolamenti e disposizioni amministrative o legali relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali delle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri CEE il cui relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
11) RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE. L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che l'evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto all'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo pubblicato all' Aja nel 1995; La Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; La Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli Art. 1783 e seguenti cc., La Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell' Organizzatore in ogni caso limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare i "5.000 Franchi oro germinale" per qualsiasi altro danno previsto dall'Art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni internazionali concernenti le prestazioni in oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
13) OBBLIGHI DI ASSISTENZA. L'organizzatore è tenuto a prestare tutte le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge e di contratto. L' Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
14) RECLAMI E RINUNCE. Il Consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le difformità e vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua Organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 gg. dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione, l'Organizzatore deve prestare al Consumatore l'assistenza richiesta al precedente Art. 13 al fine di ricercare una propria equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del Venditore, speciali polizze assicurative derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
16) FONDO DI GARANZIA. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'Art. 21 D.L. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell' Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato, b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero, il Fondo deve altresì fornire un' immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'Art. 21 n° 5 D.L. 111/95.
17) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Pordenone. Di comune accordo peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall' applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio arbitrali, composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa, più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri designati, ovvero, in mancanza dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Il Collegio Arbitrale di Pordenone deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
18) CAMBI E TARIFFE. IL PRESENTE PROGRAMMA E' STATO BASATO SECONDO I CAMBI VIGENTI AL 1/5/01.
19) GARANZIA ASSICURATIVA
. L'Agenzia Noncello s.r.l. è coperta da polizza assicurativa Itas n° 937014 del 02/04/1996.
ORGANIZZAZIONE TECNICA NONCELLO VIAGGI S.R.L. PIAZZA DELLA VITTORIA, 32 33084 CORDENONS PORDENONE TEL 0434/580456 FAX 0434/580477.
AUTORIZZAZIONE REGIONALE D'ESERCIZIO N° 400 del 14.10.1991.